21 Maggio 2020 cantieri edili, coronavirus, COVID-19, distanziamento, dpi, edilizia, edilizia italiana, fase 2, imprenditori edili, imprese edili, informativa covid, misure di sicurezza, organizzazione lavoro, protocollo cantieri edili covid 19, sicurezza lavoratori
Pulizia
Il datore di lavoro:
- deve assicurare il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni, mettendo a disposizione idonei mezzi e detergenti
- deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni (compresi mezzi, auto di servizio o a noleggio) limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi;
- deve verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- deve verificare l’avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’ esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere deve procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.
La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente). Per questo è consigliato un verbale firmato da tutti i soggetti.
Protezione
Vi l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, a tal fine bisogna esaminare e prendere in considerazione una diversa organizzazione della lavorazione.
N.B. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Viene impedito l’uso promiscuo della strumentazione di lavoro.
NB – il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione.
Il documento prevede per le mascherine una possibilità importante: “data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’Autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″.
Ma “in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI”.
Inoltre, “il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta“.
Organizzazione
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’ interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere.
Cambia anche la pianificazione del cantiere attraverso la turnazione e la rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni in modo da ridurre i contatti, creare gruppi autonomi di lavoro e prevedere una diversa articolazione degli orari di cantiere.
Gestione/ Problem solving
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19 al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Con la FASE 2 di “convivenza con il Coronavirus” si riaprono anche i Cantieri edili che dovranno necessariamente riorganizzare tutta la loro attività nel rispetto dei protocolli anti Covid al fine di poter proseguire o avviare le lavorazioni in piena sicurezza.
Infatti, tutti i cantieri, pubblici e privati, dovranno lavorare nel rispetto nel rispetto del Protocollo per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri (allegato al DPCM 26 aprile 2020 ) dove vengono definiti:
Di seguito abbiamo provato a sintetizzare e schematizzare la complessa normativa considerandone individuandone le “parole chiave”:
Informazione
Viene effettuata attraverso l’ utilizzo di cartelli informativi per notificare a chiunque sia autorizzato ad entrare in cantiere quali sono le corrette modalità di comportamento da assumere, ovvero:
Accessibilità dei fornitori esterni
Uno degli aspetti più complessi e su cui si dovrà fare molta attenzione riguarda l’accesso in cantiere da parte dei fornitori. Per loro, infatti, dovranno essere adeguatamente individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento. Per loro, il protocollo del MIT prevede alcuni accorgimenti: